Tempi duri per gli automobilisti. I proprietari dei veicoli, infatti, si trovano ormai quotidianamente a lottare contro una serie di limitazioni alla circolazione sempre più stringenti. Tra queste le zone a traffico limitato sono all’ordine del giorno nelle città più grandi e se da un lato la loro istituzione è ammirevole perché tende a rendere vivibili i centri storici cercando anche di abbattere le emissioni nocive, dall’altro ha comportato l’applicazione di sanzioni in caso di accesso non consentito.
Indice
Cosa prevede il nostro Codice della Strada
L’istituzione delle zone a traffico limitato, denominate ZTL, è prevista dall’articolo 7 del nostro Codice della Strada che disciplina la regolamentazione della circolazione nei centri abitati. Il Codice conferisce ai comuni, e quindi al sindaco con ordinanza, il potere di “limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dai Ministeri“.
Oltre alla possibilità di delimitare aree pedonali e zone a traffico limitato per le motivazioni indicate nell’articolo sopra riportato, i comuni hanno anche la possibilità di istituire ZTL con ingresso dei veicoli a motore subordinato al pagamento di una somma di denaro e di rendere attive le zone a traffico limitato in determinati giorni della settimana oppure in orari specifici indicati da apposita segnalazione in prossimità dei varchi di ingresso e di uscita.
Analogamente, le zone a traffico limitato non valgono indistintamente per tutti i soggetti ma sono previste alcuni eccezioni. Ad esempio i soggetti residenti all’interno della ZTL hanno libertà di accesso tramite la propria vettura senza alcuna restrizione, così come libera circolazione viene riservata ai mezzi pubblici, ai veicoli di primo soccorso e a tutti i mezzi muniti di specifica autorizzazione rilasciata da parte del Comune. Sono sempre autorizzati anche i veicoli di persone disabili così come i mezzi elettrici.
In caso di infrazione si può contestare la multa
Chiunque si sia trovato a transitare in prossimità di una zona a traffico limitato si sarà reso conto che in prossimità dei varchi delle ZTL sono presenti telecamere di sorveglianza la cui finalità è quella del rilevamento delle targhe. In caso di accesso non autorizzato all’interno della zona a traffico limitato la Polizia Municipale provvederà ad elevare la relativa sanzione con un importo che andrà da un minimo di 80 euro fino a un massimo di 332 euro oltre le spese di accertamento e notifica.
Fortunatamente in caso di infrazione non è prevista la perdita dei punti patente, ma qualora si riceva a casa la multa per accesso non autorizzato in ZTL è sempre opportuno analizzare nel dettaglio il verbale per capire se le ragioni della pretesa da parte del Comune siano fondate oppure se sono presenti irregolarità alle quali appigliarsi per proporre ricorso. In questo caso ci si dovrà rivolgere al Giudice di Pace o al Prefetto per provare ad annullare la multa.
Fondamentale in entrambi i casi è il rispetto dei termini. Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notificazione del verbale altrimenti si decadrà dal diritto di impugnazione. Il primo elemento da analizzare è proprio il rispetto dei termini da parte degli agenti accertatori. Il nostro Codice della Strada, infatti, obbliga questi alla notificazione del verbale entro 90 giorni da quando è stata rilevata l’infrazione contestata.
Ulteriormente si dovrà controllare la corretta indicazione della data e del luogo dell’infrazione, così come fondamentale sarà la corretta indicazione del modello di vettura e del numero di targa. Analogamente sarà importante verificare che gli agenti accertatori abbiano indicato l’infrazione corretta e che siano riportate le modalità per presentare ricorso. Infine, verificate sempre che gli accessi alle ZTL siano adeguatamente segnalati. In caso contrario si potrà procedere alla contestazione.