Assicurazione per veicoli fermi: chi è davvero coinvolto

Siamo davanti a una rivoluzione perché l’assicurazione per veicoli fermi costringe a sottoscrivere una polizza. La differenza è però nei dettagli: eccoli tutti

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Fabio Lepre

giornalista

Appassionato di motori e narratore delle storie dell'industria dell'auto. Sempre alla ricerca di notizie sul mondo delle 4 ruote e delle novità normative.

Pubblicato: 17 Gennaio 2024 12:08

È già in vigore la modifica normativa che sancisce l’obbligo dell’assicurazione per veicoli fermi. Anche per veicoli parcheggiati nei garage a tempo indeterminato. Il decreto legislativo 184 del 2023 impone l’obbligo di sottoscrizione della polizza di responsabilità civile verso terzi anche per le vetture ferme o stazionanti in aree private. Comprese quelle non destinate alla circolazione su strada.

Vista dall’altro lato della medaglia, la disposizione cancella l’esonero dalla copertura assicurativa dei veicoli inattivi o collocati su strade o spazi non accessibili al pubblico. L’obbligo di assicurazione si applica anche ai veicoli impiegati solo in zone con accesso soggetto a restrizioni.

Questa modifica legislativa adegua la normativa nazionale alle direttive europee, irrobustendo la tutela della responsabilità civile legata a tutti i veicoli, anche quando sono inutilizzati e parcheggiati in aree private.

Chi è realmente coinvolto

Il nuovo quadro legislativo impone l’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile per tutti i veicoli, compresi quelli stazionati in aree private chiuse e non in circolazione su strade pubbliche o aperte al pubblico. Questo dettato normativo deriva dall’attuazione di una direttiva europea del 2019, recentemente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

La modifica apportata al Codice delle assicurazioni private ha eliminato la possibilità di esonerare dalla copertura assicurativa i veicoli inattivi o parcheggiati in zone non accessibili al pubblico. Ma è di certo interessante entrare nei dettagli. L’ambito di applicazione di questa nuova normativa coinvolge tutti i veicoli immatricolati in Italia, ovvero quelli con una velocità superiore a 25 chilometri orari o un peso superiore a 25 chilogrammi e una velocità superiore a 14 chilometri orari, compresi i rimorchi associati. Sono compresi anche quelli utilizzati in concomitanza con questi veicoli, anche se non fisicamente collegati.

Polizza auto obbligatoria non solo per veicoli a 4 ruote

La normativa sull’assicurazione per veicoli fermi non riguarda solo i mezzi a quattro ruote. Alcuni veicoli elettrici leggeri, quali monopattini, segway e monowheel, saranno infatti soggetti a questo obbligo. Utilizziamo il futuro perché serviranno specifici decreti ministeriali, previo consulto con l’Ivass, l’ente di vigilanza sulle assicurazioni. Segnaliamo anche l’introduzione del principio di rischio statico a sottolineare l’idea che un veicolo, anche quando fermo, comporta un rischio e di conseguenza deve essere assicurato

Eccezioni alla norma 

L’obbligo di assicurazione per i veicoli fermi non è universale. Come capita tutta le volte che c’è di mezzo una nuova disposizione, non mancano alcune eccezioni. In prima battuta esiste la possibilità di esentare un veicolo dal pagamento della polizza nel caso in cui sia ufficialmente ritirato dalla circolazione. Ad esempio, mediante radiazione per demolizione o esportazione all’estero. L’esenzione si applica anche ai veicoli sequestrati o soggetti a fermo amministrativo.

Sono esclusi dall’obbligo di assicurazione i mezzi che non possono essere utilizzati per il trasporto, magari a causa della mancanza di componenti fondamentali come il motore, destinati invece a essere venduti come elementi decorativi o per esposizione. In aggiunta è possibile sospendere l’assicurazione su richiesta del contraente, con una durata massima di 10 mesi all’anno ovvero 11 per i veicoli storici.

Per i veicoli storici iscritti nei registri dedicati, questa sospensione può estendersi fino a 11 mesi all’anno. I veicoli non funzionanti, a condizione che siano privi di parti essenziali, non sono soggetti all’obbligo di assicurazione, purché la compagnia assicurativa ne sia a conoscenza. La comunicazione può essere ripetuta più volte.

Come sospendere la polizza di assicurazione

L’assicurazione per veicoli fermi offre ai contraenti la possibilità di sospendere temporaneamente la copertura in alcuni casi ben precisi. Anche in questo caso, previa comunicazione anticipata all’assicuratore. La sospensione può essere prorogata attraverso comunicazioni aggiuntive, inviate entro 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione, ma non può superare complessivamente i mesi nell’anno di validità della polizza.

Per richiedere la sospensione di una polizza auto occorre fornire alla compagnia assicurativa la documentazione richiesta. Comprende la lettera con l’istanza di sospensione, la copia originale del certificato di assicurazione e i dettagli dell’assicurato, del veicolo e della polizza da sospendere.

Dopo la presentazione della richiesta bisogna attendere la risposta dalla compagnia assicurativa. La sospensione è ammessa solo per le assicurazioni annuali. Sono escluse le polizze giornaliere, mensili, trimestrali, semestrali o chilometriche.

Infine, è indispensabile il rispetto di alcuni requisiti per beneficiare della sospensione: la polizza deve avere una durata residua di almeno 3 mesi, il pagamento del premio o delle rate deve essere regolare e il veicolo non deve essere soggetto a vincolo di leasing o finanziamento.

Durante il periodo di sospensione, l’auto non può circolare in alcun modo, né per scopi di manutenzione né per prove su strada. Dopodiché non è consentito utilizzarlo per attività produttive o commerciali, pena sanzioni finanziarie e il sequestro del veicolo.

Come riattivare la polizza auto

La riattivazione di un’assicurazione auto sospesa richiede il contatto diretto con la compagnia assicurativa, a cui va comunicata l’intenzione di revocare la sospensione. La polizza auto può essere riattivata anche su un nuovo veicolo, a condizione che il mezzo precedente sia stato venduto, rottamato o oggetto di furto (previa presentazione di tutta la documentazione ufficiale), e che la tipologia della nuova auto coincida con quella del veicolo precedente.

Dopo aver inviato la richiesta di riattivazione bisogna attendere la comunicazione ufficiale dalla compagnia assicurativa che conferma la riattivazione avvenuta, consentendo così la circolazione su strada senza rischiare sanzioni.

Sanzioni per chi non rispetta l’obbligo 

C’è infine un ultimo aspetto da chiarire: le sanzioni per chi non rispetta l’obbligo dell’assicurazione per veicoli fermi. Diciamola tutta: a oggi è complesso delineare il metodo di applicazione delle eventuali sanzioni da parte dell’autorità, specialmente per i veicoli custoditi all’interno di un box privato. In attesa di chiarimenti, le sanzioni corrispondono a quelle stabilite dal vigente Codice della strada per chi circola senza copertura assicurativa.

Comprendono una multa variabile da 866 a 3.464 euro, accompagnata dalla perdita di 5 punti sulla patente, il sequestro del veicolo e il ritiro della carta di circolazione. Nel caso di pagamento della sanzione entro 5 giorni, l’automobilista trasgressore può ottenere uno sconto del 30%, riducendo la multa a 606,20 euro.

Questa stessa sanzione è applicabile se il veicolo è “utilizzato esclusivamente in aree soggette a limitazioni di accesso“. Nel caso di guida di un veicolo non idoneo all’uso come mezzo di trasporto o con assicurazione sospesa, la multa subisce un aumento del 50%, portandola a 1.299 euro, e a 909,30 euro con l’applicazione dello sconto.

Ma la partita è ancora aperta

Con una comunicazione diretta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Sindacato nazionale agenti di assicurazione (Sna) ha formalmente chiesto chiarimenti sui criteri che regolano l’obbligo assicurativo.

A detta dello Sna, le nuove disposizioni sembrerebbero esentare alcune categorie di veicoli, come quelli stazionari e custoditi in edifici privati, veicoli soggetti a sequestro amministrativo o veicoli per i quali il proprietario ha volontariamente sospeso l’utilizzo.

Un paradosso, spiegano, perché che questi veicoli presentano comunque un rischio di sinistri, come incendi o malfunzionamenti, che potrebbero causare danni a persone e proprietà. Questa incertezza interpretativa – fanno notare – potrebbe compromettere il raggiungimento dell’obiettivo di protezione sociale su cui si basa la normativa.

La Commissione di Studio Sna propone di introdurre un’assicurazione specifica per il rischio statico dei veicoli fermi in luoghi privati, allo stesso modo di quanto avviene per i rimorchi degli autocarri o le roulotte, con costi inferiori. Questa modifica consentirebbe ai consumatori di sostenere un onere economico più contenuto senza compromettere il livello di sicurezza.