Martedì 15 ottobre scatta il giorno “X“, dopo il quale ci sarà la possibilità di cambiare le gomme estive per passare a quelle invernali. Ovviamente, per non andare incontro a qualche sanzione c’è sempre un po’ di tempo. La normativa mette a disposizione un mese di tolleranza per provvedere alle gomme invernali, periodo che durerà fino al 15 novembre, dopo il quale entrerà in vigore l’obbligo di dotazioni invernali. Andiamo comunque a vedere più nel dettaglio in che modo deve comportarsi l’automobilista in questo lasso di tempo così particolare, per non incappare in qualche situazione spiacevole.
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Cosa dice la normativa
La Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 prevede che tra il 15 novembre ed il 15 aprile l’Ente proprietario della strada, o il gestore, possa “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”. La direttiva si realizza fuori dai centri abitati prevedendo un periodo uniforme, che però non è fisso. È permesse un’estensione temporale del periodo di vigenza per strade o tratti che mostrano condizioni climatiche particolari come ad esempio le strade di montagna a quote elevate.
Secondo quanto rapportato da una direttiva emanata dal Ministero dei Trasporti, è prevista una deroga che permette l’installazione da un mese prima dall’entrata in vigore dell’obbligo (quindi a cominciare dal 15 ottobre) e la loro rimozione entro un mese dopo la conclusione (quindi il 15 maggio).
A chi è rivolta la normativa del cambio gomme
Non tutti gli utenti della strada e i veicoli che si muovono su gomma sono coinvolti da questo obbligo. Infatti, la normativa prevede applicazione solamente nei riguardi dei veicoli a quattro ruote, incluse le auto, i tir e i mezzi pesanti. Le ordinanze non si applicano ai ciclomotori a due ruote ed ai motocicli che, tuttavia, non possono circolare in caso di neve o ghiaccio sulla strada, o in circostanze durante le quali si realizzano dei fenomeni nevosi in atto.
Le potenziali multe, quando scattano
Chi, a partire dal 15 novembre 2024 in poi, circolerà senza gomme invernali o catene a bordo sulle strade dove è previsto l’obbligo, potrebbe andare incontro a una sanzione amministrativa. Nei centri abitati la sanzione minima è di 41 euro, fino ad arrivare a 168 euro (come previsto dall’art. 7 commi 1 lett. a) e 14 del Codice della Strada.
Fuori dai centri abitati invece, su autostrada o strada extraurbana principale o assimilate, la multa minima è di 84 euro per arrivare fino a 335 euro (art. 6 commi 4 lett. e) e 14). In caso di accertamento delle violazioni appena elencate, viene intimato al conducente, ai sensi dell’articolo 192 commi 3 e 6, di fermarsi oppure di proseguire la marcia solo dopo aver dotato il veicolo di mezzi antisdrucciolevoli. Quando non viene rispettato l’ordine è prevista una sanzione pecuniaria di 84 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.
L’utilizzo di un sistema adeguato alle condizioni climatiche non è necessario solo per evitare sanzioni pecuniarie ma, soprattutto, per circolare in sicurezza. Naturalmente non rientrano in questa fattispecie coloro che hanno dotato la propria vettura di pneumatici all season (o 4 stagioni) che sono considerati idonei tanto per il periodo estivo quanto per quello invernale.