Economico e silenzioso, il monopattino elettrico è una soluzione per evitare il traffico cittadino. Il suo utilizzo è regolamentato sempre di più nei dettagli, anche in merito alle strade sulle quali è possibile circolare. La normativa italiana si è infatti evoluta nel tempo per fronteggiare all’aumento del numero di veicoli in circolazione ovvero per garantire sicurezza ai guidatori dei monopattini e agli altri attori della strada.
A prescindere dall’età, chiunque utilizzi un monopattino deve indossare un casco omologato, pena sanzioni. Non si tratta di una semplice raccomandazione: l’obbligo è valido per tutti, minorenni e maggiorenni.
L’utilizzo del monopattino è strettamente personale. È vietato trasportare un passeggero, anche se si tratta di un bambino, e non è permesso portare con sé animali o oggetti ingombranti. Allo stesso modo, il conducente non può trainare altri veicoli né lasciarsi trainare, nemmeno per brevi tratti: ogni comportamento di questo tipo è considerato pericoloso e soggetto a sanzioni.
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Le strade urbane, l’ambito principale di utilizzo
Il Codice della Strada stabilisce che i monopattini elettrici possono circolare solo su strade urbane, ma solo nel rispetto del limite massimo di velocità pari o inferiore ai 50 chilometri orari. Si tratta di vie cittadine non a scorrimento veloce, dove la densità di traffico e la natura dei percorsi rendono compatibile la presenza di mezzi leggeri.
Qualsiasi strada urbana con limiti superiori a questa soglia è interdetta, anche se il traffico è scarso. Vale ad esempio per viali a scorrimento veloce all’interno delle grandi città o per bretelle di raccordo urbano.
Al di fuori dei centri abitati, l’utilizzo dei monopattini elettrici è dunque limitato. Le strade extraurbane principali, così come quelle classificate come secondarie ma prive di pista ciclabile, non consentono il transito di questo tipo di veicoli. Si tratta di una misura che il legislatore ha introdotto per evitare incidenti poiché su queste arterie la velocità media è molto elevata e i monopattini non dispongono né della potenza né della protezione strutturale per affrontare tale traffico.
Anche se i monopattini non hanno l’obbligo della targa né della patente, i conducenti sono tenuti al rispetto delle regole del codice stradale. Nelle rotatorie, agli incroci e ai semafori valgono le stesse norme valide per gli altri veicoli. Significa rispettare la precedenza, fermarsi al rosso e segnalare le svolte con il braccio o con indicatori luminosi se il monopattino ne è dotato.
I rischi di responsabilità in caso di incidente
Chi utilizza un monopattino su una strada non consentita si assume una responsabilità maggiore in caso di sinistro. In sede civile, questo comportamento può essere considerato concausa aggravante con impatto sull’entità del risarcimento o sulla responsabilità diretta dell’evento. Anche in ambito penale, il mancato rispetto delle aree autorizzate può comportare conseguenze se il conducente è sprovvisto di assicurazione o circola in zone interdette.
Piste ciclabili, corsie riservate e aree pedonali
Una delle poche eccezioni alla limitazione sulle strade extraurbane sono le piste ciclabili o corsie riservate. In questi casi è ammesso il transito se il percorso è segnalato e consentito anche ai monopattini. All’interno dei centri abitati i monopattini possono quindi circolare liberamente su tutte le corsie ciclabili e nelle aree pedonali, a condizione che rispettino il limite di 6 chilometri orari.
Alcuni tratti di strada, pur sembrando adatti alla micromobilità, possono essere interdetti da appositi cartelli. Allo stesso modo le piste ciclabili devono essere delimitate da linee bianche e simboli pittorici.
Il transito dei monopattini elettrici è consentito anche nelle zone a traffico limitato, salvo specifici divieti comunali. In pratia bisogna verificare le disposizioni previste dalla segnaletica e dalle ordinanze locali.
Uno degli errori più frequenti commessi dagli utilizzatori riguarda la circolazione sui marciapiedi. Nonostante la comodità apparente è vietato guidare il monopattino su questi spazi che sono riservati ai pedoni. L’unica possibilità ammessa è condurre il monopattino a mano come se si trattasse di una normale bicicletta. una sanzione amministrativa e, in caso di incidente, può aggravare le responsabilità civili e penali.
Alcuni centri storici, soprattutto nelle città d’arte, hanno adottato ordinanze specifiche che vietano l’uso dei monopattini elettrici in alcune aree. L’obiettivo è tutelare il patrimonio artistico o preservare zone pedonali di particolare delicatezza. In città come Venezia, Siena o Matera, l’utilizzo è limitato o del tutto interdetto, anche nelle strade che in teoria rientrerebbero nei limiti urbani consentiti.
I requisiti tecnici del veicolo
La possibilità di utilizzare un monopattino su strada dipende anche dalle sue caratteristiche tecniche. I veicoli ammessi alla circolazione devono avere una potenza massima non superiore a 500 watt, devono essere dotati di campanello e freccia direzionale.
Tutti i monopattini devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta per segnalare le manovre agli altri utenti della strada. E non solo: la legge impone la presenza di freni su entrambe le ruote per garantire controllo e sicurezza, soprattutto nei contesti urbani più affollati.
Anche se i monopattini elettrici non sono soggetti a revisione come i veicoli a motore, è previsto un obbligo implicito di efficienza tecnica. In buona sostanza devono essere sempre in buone condizioni di funzionamento, con freni, luci e ruote adeguati.
Limiti di velocità e sosta tra rispetto delle regole e spazi dedicati
Il Codice della Strada stabilisce dunque i limiti di velocità a cui sono sottoposti i conducenti di monopattini elettrici: 6 km/h nelle aree pedonali e 20 km/h negli altri contesti urbani. Ed è quindi vietata la sosta e la circolazione sui marciapiedi con un’unica eccezione: i Comuni, a loro discrezione, possono riservare aree di parcheggio sui marciapiedi purché questi spazi siano sufficientemente ampi e garantiscano il transito sicuro di pedoni e persone con disabilità. In questo caso l’area dedicata alla sosta deve essere segnalata con segnaletica verticale e orizzontale.
In alternativa la sosta di questi mezzi è consentita negli spazi riservati a biciclette, ciclomotori e motoveicoli. Le amministrazioni locali possono individuare zone dedicate alla sosta dei monopattini anche senza segnaletica fisica, a condizione che le relative coordinate Gps siano consultabili pubblicamente sul sito ufficiale del Comune. Questo meccanismo punta a digitalizzare la gestione degli spazi pubblici e a favorire un uso più responsabile e ordinato dei mezzi di micromobilità.