Pagare una multa o rivolgersi a un avvocato? E’ possibile risparmiare i soldi facendo ricorso al prefetto. Una modalità di impugnazione che non garantisce il rispetto del contraddittorio, come avviene col normale processo. Il ricorso permette un controllo formale tramite processo amministrativo in cui il cittadino si può difendere autonomamente, senza un legale.
In quasi tutti i casi, esso consiste nella spedizione dell’atto all’organo di accertamento o al prefetto. Quindi, non sono necessarie note né udienze. Questo procedimento non richiede l’aiuto di professionisti del diritto ma nemmeno deve essere sottovalutato. Nel caso in cui il prefetto dovesse rigettare il ricorso, la persona multata si troverebbe a pagare il doppio. La perdita del ricorso comporta il pagamento dell’importo completo della sanzione, pari al doppio della cifra indicata nel verbale iniziale. Cosa che invece non accade facendo ricorso al Giudice di pace. Se il Prefetto rigetta il ricorso contro la multa, viene emessa un’ordinanza di ingiunzione di pagamento che obbliga il sanzionato a pagare l’importo in misura integrale. In ogni caso, è possibile appellarsi a quest’ultimo per ricorrere contro la decisione del prefetto. Questo però deve avvenire entro e non oltre i trenta giorni.
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Come contestare una multa al prefetto
L’iter visto fin qui è quello previsto dalla legge ma non sempre le cose vanno così. Quando il prefetto non risponde al ricorso del contestatore che cosa succede? Si rischia il fermo del veicolo? La risposta è no, se si agisce in tempo. Il ricorso contro la multa va effettuato entro 60 giorni dalla contravvenzione. Scrivere al prefetto per il ricorso contro la sanzione è un’operazione abbastanza semplice. Su internet sono disponibili vari fac-simile per ricorso al prefetto. Ecco le operazioni da eseguire:
- Scaricare un fac-simile e aprire il file di testo
- Inserire i dati richieste utilizzando il computer
- Nell’intestazione dell’atto scrivere “Ricorso al Prefetto avverso contravvenzione per violazione del codice della strada”, anche quando il destinatario del ricorso è l’autorità amministrativo che ha inviato il verbale
- Stampare il ricorso su carta semplice
- Indicare la data e firmare nell’apposito campo
- Spedire tramite raccomandata senza busta o PEC.
E’ possibile sfruttare entrambe le facciate del foglio e nel caso dovessero servire più fogli, sarà necessario spillarli con una spillatrice. Il ricorso Può essere spedito anche tramite posta elettronica certificata all’indirizzo della prefettura di competenza. Non è possibile inviare l’email dalla PEC di una persona che non sia il destinatario della sanzione. Al massimo, si può utilizzare la PEC di un avvocato ma in questo caso deve essere il legale stesso a firmare il ricorso, dopo aver ricevuto la procura. Il ricorso deve essere firmato digitalmente dalla persona che ricorre. In alternativa, è possibile inviare in allegato, in formato pdf, il ricorso firmato. Il rischio, altrimenti, è che il ricorso venga respinta con tutte le conseguenze del caso.
Come contestare una multa: quando il prefetto non risponde
La risposta del prefetto può avere tempi diversi, a seconda che il ricorso venga spedito direttamente a lui o all’autorità amministrativa che emesso il verbale. Nel primo caso, il prefetto deve dare un riscontro entro 210 giorni dalla spedizione. I primi 30 giorni vengono utilizzati dal prefetto per spedire il ricorso all’ufficio a cui appartiene chi ha emesso la multa. Una volta ricevuto il ricorso, l’amministrazione interessata ha 60 giorni per fare l’istruttoria e per ritrasmettere gli atti e le note tecniche, che serviranno al prefetto per prendere la decisione finale. Quest’ultima, a sua volta, viene notificata all’automobilista nei successivi 150 giorni. Dopo la ricezione, in caso di rigetto, egli può appellarsi al Giudice di pace e cercare di far valere le proprie ragioni.
Nel caso in cui il prefetto non dovesse rispondere entro i 210 giorni, si applica la regola del silenzio assenso. Di conseguenza, il ricorso si considera accolto dal prefetto. A quel punto, ogni misura restrittiva applicata al soggetto multato, come il fermo del mezzo, decade. Sono frequenti però i casi in cui l’automobilista riceve una cartella di pagamento o un fermo amministrativo. Quando si verificano situazioni del genere, egli può rivolgersi al Giudice di pace dichiarando di non aver ricevuto riscontro. In quella circostanza, la controparte dovrà dimostrare il contrario e non sarà facile se non impossibile.