Multa autovelox: i casi (aggiornati) in cui non va pagata

Sono numerosi i casi in cui il guidatore non deve passare alla cassa per la multa autovelox: ecco tutti i casi aggiornati sulla base alle ultime sentenze

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Fabio Lepre

giornalista

Appassionato di motori e narratore delle storie dell'industria dell'auto. Sempre alla ricerca di notizie sul mondo delle 4 ruote e delle novità normative.

Pubblicato: 18 Gennaio 2024 10:40

Ci sono ragioni ben precise per proporre ricorso contro la multa autovelox. Detto in altri termini, nel caso in cui l’ente accertatore non rispetti le norme in vigore sull’uso e la gestione dei dispositivi per il rilevamento della velocità, ecco che la sanzione viene a cadere. Il tutto deve naturalmente passare dal ricorso dell’automobilista multato che dovrà fare valere le proprie ragioni davanti al prefetto o al giudice di pace.

Come approfondiamo in questo articolo, la casistica è più ampia di quel che si possa pensare. Non solo è obbligatorio posizionare un segnale di preavviso a una distanza ragionevole dalla postazione degli agenti, con particolare attenzione alla sua visibilità. Ma è indispensabile sottoporre l’apparecchio a una revisione periodica.

Di più: è vietato inviare multe dopo 90 giorni dall’infrazione, con l’obbligo di farlo all’indirizzo di residenza o, in caso di temporanea assenza, mediante deposito all’ufficio postale, previa comunicazione tramite raccomandata. La giurisprudenza è sempre piuttosto attiva sulla questione della multa autovelox e rappresenta un’altra imprescindibile fonte primaria per rimanere aggiornati sulla materia.

Autovelox nelle città: come devono essere posizionati

Nel contesto urbano, la presenza degli autovelox richiede la costante vigilanza da parte delle forze di polizia, che sono tenute a fermare il conducente e contestare l’infrazione con tanto di multa. Si tratta di un passaggio da considerare in ottica ricorso contro la multa auto.

L’utilizzo della rilevazione automatica, senza la presenza fisica degli agenti e con l’invio successivo del verbale al domicilio del proprietario del veicolo, è limitato alle strade urbane a scorrimento. Questa procedura è condizionata dall’autorizzazione prefettizia per il tratto di strada in cui è posizionato l’autovelox. I dettagli devono essere riportati sul verbale, altrimenti la multa scivolerebbe nell’irregolarità.

La Corte di Cassazione ha chiarito che la contravvenzione rilevata dall’autovelox su una strada urbana a scorrimento è illegittima non solo in assenza del provvedimento prefettizio o se il controllo avviene su un senso di marcia non autorizzato dal decreto. Ma anche quando la strada non presenta le caratteristiche necessarie per essere classificata come strada di scorrimento.

Le specifiche includono carreggiate indipendenti o separate da uno spartitraffico, con almeno due corsie di marcia su ciascuna carreggiata e una corsia eventualmente riservata ai mezzi pubblici. Richiesta quindi la presenza di una banchina pavimentata a destra dei marciapiedi e semafori in corrispondenza di intersezioni stradali.

Per la sosta sono necessarie apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni e uscite concentrate. Solo con il rispetto di queste caratteristiche tecniche, il prefetto può concedere l’autorizzazione alla polizia per l’impiego dell’autovelox senza bloccare i conducenti durante l’infrazione.

Il sistema delineato dal Codice della Strada si basa sulla contestazione immediata delle infrazioni. Ma ammette la contestazione differita solo in circostanze in cui la strada presenti specifiche che rendano pericoloso arrestare il veicolo per la contestazione immediata. Questa opzione è limitata ad autostrade, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento.

Autovelox fuori città: vincoli meno rigidi

All’esterno dell’ambito urbano, l’utilizzo dell’autovelox è consentito su autostrade e principali arterie stradali extraurbane senza richiedere l’autorizzazione prefettizia. Di conseguenza è possibile operare in modalità automatica, consentendo la contestazione differita delle infrazioni.

Per le strade extraurbane secondarie occorre un decreto prefettizio che segua le stesse direttive previste per le strade urbane a scorrimento, garantendo il rispetto delle normative e delle specifiche tecniche.

Data di spedizione della multa autovelox

Il periodo tra l’invio della multa autovelox e il momento in cui il dispositivo registra l’infrazione non deve superare i 90 giorni. In caso contrario, la sanzione è legittima e potrebbe essere soggetta ad annullamento, anche mediante un ricorso in autotutela.

Questa procedura non interrompe i termini per presentare ricorso al giudice e non è garantito che la polizia risponda, in quanto non è obbligata a farlo. Meglio farsi trovare pronti a intraprendere azioni legali, con la possibilità di presentare un ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dal ricevimento della multa. Oppure di optare per il ricorso al prefetto entro 60 giorni dalla ricezione della sanzione.

Dispositivo non segnalato, multa autovelox a rischio

Ogni autovelox deve essere anticipato da un segnale stradale. Si tratta di un passaggio fondamentale ai fini della validità della multa autovelox. La dicitura più comune è: “Attenzione controllo elettronico della velocità”. La distanza tra questo cartello e la postazione dell’autovelox (l’incubo degi automobilisti) non deve superare i 4 chilometri, altrimenti viene compromessa la validità della multa. Ma non esiste una distanza minima prefissata.

Per la Corte di cassazione è importante che venga assicurato uno spazio adeguato che consenta una frenata graduale, evitando così rischi per la circolazione stradale. Nel caso in cui l’autovelox sia correttamente segnalato, la visibilità della pattuglia non è obbligatoria.

Se il cartello con la dicitura “Controllo elettronico della velocità” è posizionato su una strada dove le infrazioni sono rare, la polizia è tenuta a installare un secondo segnale mobile lungo i margini della strada, prima della postazione dell’autovelox. Nel caso in cui il cartello risulti illeggibile a causa di ostacoli come foglie, alberi, altri segnali stradali o danni causati da spray, la multa è illegittima e non va pagata. È fondamentale che la presenza del cartello venga dettagliatamente indicata nel verbale per garantire la validità delle sanzioni emesse.

Autovelox non tarato, la multa non va pagata

Tutti gli anni l’autovelox deve essere sottoposto a taratura in uno dei centri abilitati e convenzionati con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’esito del procedimento deve essere documentato attraverso un verbale che, in caso di richiesta da parte del trasgressore o in occasione di un ricorso al giudice, deve essere presentato in originale o in copia autentica.

Il verbale deve riportare, pena nullità, la data dell’ultima taratura che non può risalire a più di 365 giorni precedenti. Questo processo di taratura periodica contribuisce a garantire la precisione e l’affidabilità dell’autovelox nel rilevare le infrazioni alla velocità, seguendo le disposizioni ministeriali in vigore.

Come fare ricorso contro la multa?

Il procedimento di ricorso contro la multa autovelox si articola in due possibilità.

La prima è il ricorso al prefetto, procedura che deve essere avviata tramite raccomandata entro 60 giorni dal ricevimento della sanzione. La raccomandata può essere inviata al comando della polizia, con l’obbligo da parte di quest’ultimo di inoltrarla al prefetto.

In questo scenario, il prefetto è tenuto a rispondere entro 180 giorni se la raccomandata è indirizzata al comando della polizia, oppure entro 210 giorni se la raccomandata è recapitata direttamente al prefetto. Il termine aggiuntivo consente all’autorità di richiedere chiarimenti alla Polizia. La mancata risposta del prefetto entro i tempi indicati comporta l’automatico accoglimento del ricorso.

La seconda alternativa è il ricorso al giudice di pace che richiede il deposito entro 30 giorni dalla notifica della violazione. Può essere effettuato anche tramite raccomandata alla cancelleria. Questa procedura non richiede l’assistenza di un avvocato, ma comporta il pagamento di un contributo di circa 40 euro.

Il ricorso al prefetto è gratuito, ma non offre le stesse garanzie di imparzialità e neutralità di un organo giudicante terzo, come nel caso del giudice di pace. Di conseguenza il ricorso al prefetto è più adatto quando i difetti del verbale sono evidenti e non richiedono interpretazioni.