Portabici su gancio traino, le regole aggiornate e cosa prevede la legge

La normativa che regola l'utilizzo dei portabici montati sul gancio traino è stata oggetto di aggiornamenti che semplificano le procedure per gli utenti

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Fabio Lepre

giornalista

Appassionato di motori e narratore delle storie dell'industria dell'auto. Sempre alla ricerca di notizie sul mondo delle 4 ruote e delle novità normative.

Pubblicato: 8 Febbraio 2025 12:15

Il trasporto tramite portabici montati sul gancio traino consente di portare più bici senza doverle caricare sul tetto dell’auto o sacrificare lo spazio nel bagagliaio. Il quadro normativo che disciplina l’uso di questi dispositivi è stato a lungo oggetto di incertezze e interpretazioni contrastanti. Per fare chiarezza, il Ministero dei Trasporti ha aggiornato la normativa con un nuovo decreto che semplifica le procedure e stabilisce le regole per gli automobilisti.

Le discussioni si sono intensificate in relazione ai requisiti per la visibilità della targa e dei fanali posteriori, alla necessità di omologazione del portabici e alle modalità con cui questi accessori devono essere installati e utilizzati. Con l’emanazione del nuovo decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 gennaio 2025, il Ministero ha fornito un quadro normativo più chiaro e accessibile con la cancellazione di alcune rigidità burocratiche.

Normativa aggiornata sul portabici su gancio traino, cosa cambia con il nuovo decreto

Il nuovo decreto del Ministero dei Trasporti semplifica l’utilizzo dei portabici montati sul gancio traino. La novità principale riguarda l’eliminazione dell’obbligo di collaudo alla Motorizzazione Civile e della necessità di aggiornare la carta di circolazione nel caso in cui il portabici oscuri la targa o i dispositivi di illuminazione del veicolo.

Prima del decreto gli automobilisti che utilizzavano un portabici posteriore rischiavano di incorrere in sanzioni se la targa risultava coperta. Scattava quindi la procedura di aggiornamento del libretto di circolazione. Con il nuovo decreto chi utilizza un portabici omologato può spostare la targa sul supporto portabici o utilizzare una targa ripetitrice, come previsto dall’articolo 100 del Codice della Strada.

Il decreto specifica quindi che tutti i dispositivi di trasporto per biciclette devono essere omologati secondo il regolamento UNECE numero 26, una certificazione che garantisce il rispetto degli standard di sicurezza e visibilità. Per l’utente finale significa che non sarà necessario effettuare controlli aggiuntivi presso la Motorizzazione, ma basta avere con sé la documentazione fornita dal produttore del portabici che attesta la conformità del dispositivo alla normativa vigente.

Limiti dimensionali e requisiti per la sicurezza del carico

Uno degli aspetti più importanti regolati dal nuovo decreto riguarda le dimensioni massime consentite per i portabici montati sul gancio traino. Il testo stabilisce che questi dispositivi possono sporgere lateralmente rispetto alla sagoma del veicolo, ma con un limite massimo di 30 centimetri per lato oltre la posizione dei fanali posteriori. L’obiettivo è garantire che il veicolo non diventi troppo ingombrante e che non si creino rischi per gli altri utenti della strada.

Un altro elemento riguarda la stabilità del carico. Il decreto impone che le biciclette trasportate siano fissate al portabici con cinghie di sicurezza o sistemi di bloccaggio certificati. Qualsiasi movimento eccessivo delle bici durante la marcia potrebbe costituire un pericolo, sia per chi guida l’auto sia per gli altri veicoli in circolazione.

Il peso massimo consentito varia a seconda del modello di portabici e delle specifiche del gancio traino installato sul veicolo. In genere, la portata di un portabici su gancio traino si aggira tra i 50 e i 75 kg, a seconda della struttura e dei materiali con cui è realizzato. Da qui l’importanza di verificare sempre il limite di carico indicato dal produttore e non superarlo, per evitare danni al veicolo o potenziali incidenti.

Targa e luci, obblighi per garantire la visibilità

Uno degli aspetti più controversi della normativa precedente riguardava la visibilità della targa e delle luci posteriori del veicolo. Con il nuovo decreto viene chiarito che nel caso in cui il portabici oscuri la targa originale, l’automobilista deve provvedere a montare una targa ripetitrice sul portabici stesso. Questa targa supplementare deve essere identica a quella del veicolo e va richiesta alla Motorizzazione Civile secondo la procedura prevista per la duplicazione delle targhe.

Lo stesso principio si applica ai dispositivi di illuminazione posteriore. Se il portabici copre anche parzialmente i fari posteriori, l’utente è obbligato a installare un pannello aggiuntivo dotato di luci di posizione, stop e indicatori di direzione, collegandolo all’impianto elettrico dell’auto tramite un apposito connettore. Questa soluzione consente di mantenere la piena visibilità del veicolo, ridurre il rischio di incidenti e garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza stradale.

Il decreto ribadisce inoltre che per una maggiore sicurezza è sempre consigliabile applicare sul portabici un pannello retroriflettente, che ne aumenti la visibilità nelle ore notturne o in condizioni di scarsa luminosità.

Materiali e tipologie di portabici sul gancio traino, quale scegliere

La scelta del portabici più adatto alle proprie esigenze dipende da diversi fattori, tra cui la frequenza di utilizzo, il numero di biciclette da trasportare e il tipo di auto su cui verrà installato. Esistono diversi modelli di portabici progettati per il gancio traino, ciascuno con caratteristiche proprie per offrire stabilità, sicurezza e praticità.

I portabici a piattaforma sono tra i più diffusi e garantiscono un altro grado di sicurezza durante la guida. Questo modello si basa su un supporto rigido su cui le biciclette vengono posizionate e bloccate tramite bracci e cinghie di fissaggio. Per via della loro struttura riducono al minimo il rischio di oscillazioni e garantiscono un trasporto stabile, anche a velocità sostenute.

Un’alternativa sono i portabici sospesi, che prevedono un sistema di bracci su cui vengono appese le biciclette. Questi dispositivi sono più economici e leggeri, ma possono risultare meno stabili se il carico è composto da biciclette di diverse dimensioni o pesi. I modelli sospesi possono esercitare una maggiore pressione sui telai delle biciclette e sono meno adatti ai telai in carbonio, più sensibili alle sollecitazioni.

I materiali utilizzati nella costruzione dei portabici influenzano resistenza e peso. I modelli in alluminio sono più leggeri e facili da montare, mentre quelli in acciaio offrono una maggiore resistenza ma possono risultare più pesanti e meno pratici da rimuovere. Alcuni portabici sono realizzati con materiali compositi, che garantiscono un buon compromesso tra leggerezza e robustezza.

Sanzioni e responsabilità per gli automobilisti

Il mancato rispetto delle disposizioni del nuovo decreto comporta sanzioni amministrative. In caso di targa non visibile, di assenza di luci supplementari o di superamento dei limiti dimensionali consentiti, l’automobilista può essere soggetto a una multa compresa tra 87 e 344 euro, come previsto dall’articolo 164 del Codice della Strada.

Nel caso in cui un portabici non sia correttamente fissato e provochi danni ad altri veicoli o a pedoni, il conducente può essere ritenuto responsabile per negligenza, con conseguenze anche di tipo penale nel caso di incidenti gravi

Un altro aspetto da considerare è il possibile decadimento della copertura assicurativa in caso di incidente causato da un errato montaggio del portabici. Alcune compagnie assicurative rifiutano il risarcimento se il veicolo non rispetta i parametri previsti dalla legge.