L’applicazione del regolamento delle strutture portabici può risultarvi di grande aiuto durante un viaggio in automobile, qualora vogliate portare al vostro seguito delle biciclette. Inoltre, un’adeguata conoscenza delle norme di traino vi preserverà dal rischio di apportare danni o di incorrere in sanzioni legali.
È quindi indispensabile conoscere come questi oggetti vadano trasportati nella giusta maniera, assicurando l’ottimale tutela sia ai passeggeri sia all’intera viabilità stradale. Le strutture portabici, secondo il regolamento impartito dal Codice della Strada , sono da considerarsi ″carico sporgente esterno″ rispetto alla vettura e pertanto, nonostante non vadano annotate nella carta di circolazione del mezzo, devono seguire specifiche direttive.
Risulta implicito che il guidatore si assume la piena responsabilità del trasporto dell’eventuale gancio da traino per assicurare le bici con efficienza nonché la soglia di carico verticale esercitato dal peso delle stesse biciclette. In ottemperanza al regolamento vigente del Codice della Strada, il posizionamento delle strutture portabici non deve in alcun modo oscurare la visione della targa posteriore e delle luci posteriori né recar danno o intralcio a eventuali veicoli che scorrono da dietro, specialmente se motocicli, in maniera da evitare pericolosi agganciamenti.
Si ricorda che sul gancio da traino deve in ogni caso esserci la targa ripetitrice del veicolo, che è esattamente una copia della targa effettiva, oppure basta ricorrere a un apparecchio portatarga. Si deve inoltre desistere dal trasporto di queste strutture se risultano particolarmente pesanti o ingombranti e se parti laterali delle stesse, pronunciandosi troppo all’infuori, possono intralciare il senso di marcia degli altri mezzi.
Secondo l’ articolo 164 del regolamento del Codice della Strada, oltre che evitare l’oscuramento della targa e dei dispositivi di illuminazione posteriori, le strutture portabici devono essere ben legate in maniera da non disperdersi durante il viaggio e non devono recare opposizione alla libertà di movimento del conducente stesso. Secondo l’articolo 61 invece, il carico dovrebbe essere posizionato ad almeno 30 centimetri di distacco dai fari posteriori e, qualora eccedesse i limiti di sagoma del veicolo, si deve far ricorso agli appositi pannelli quadrangolari.