La revisione della patente non è un semplice rinnovo. Talvolta viene confusa col secondo procedimento, ma costituisce un altro procedimento. Non consiste in una procedura automatica, bensì viene disposta solo in casi specifici: quando sorgono dubbi sulla capacità di un conducente di guidare in sicurezza. Il provvedimento, avente natura amministrativa, mira ad accertare l’idoneità fisica e psichica, nonché le competenze tecniche e teoriche. La verifica dei primi requisiti viene assolta mediante visite mediche presso la Commissione Medica Locale. I secondi attraverso la ripetizione dell’esame (teorico o pratico), per dimostrare di essere ancora in grado di sedersi al volante, in osservanza del Codice della Strada.
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Quando può essere richiesta
Gli estremi della revisione della patente ricorrono qualora l’automobilista dia motivo di dubitare circa le sue effettive capacità. Ad esempio, in caso di perdita totale dei punti della patente o a seguito di gravi infrazioni, come la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, eccesso di velocità, passaggio con il semaforo rosso, circolazione con licenza sospesa o revocata, incidenti gravi con lesioni.
Inoltre, la revisione può essere richiesta in presenza di deterioramento fisico o mentale, tale da arrecare danno a sé stesso o agli altri. Si pensi a disturbi visivi. Condizioni quali la cecità parziale, il glaucoma, la cataratta o la degenerazione maculare sono tutti problemi di rilevante entità.Complicazioni di natura cardiaca, tipo insufficienza, aritmia o precedenti infarti, rappresentano altresì dei campanelli d’allarme. Questo perché eventi improvvisi possono influire sull’abilità di controllare il mezzo.
Se non curati tramite una corretta terapia farmacologica, gli attacchi epilettici sono un potenziale pericolo. La legislazione consente a chi ne soffre di guidare in assenza di crisi da un periodo stabilito e sotto controllo medico. A sua volta, il diabete può avere delle ripercussioni mediante episodi di ipoglicemia. Eventuali livelli bassi di zucchero nel sangue favoriscono uno stato di confusione, perdita di coscienza e disorientamento. A lungo termine, è possibile soffrire di ulteriori complicazioni, tra cui neuropatia diabetica o danni alla vista.
Quelle appena indicate sono soltanto una parte delle complicazioni che giustificano la messa in dubbio dell’idoneità del patentato. Dipendenze, malattie del sistemo muscolo-scheletrico (es. artrite grave, sclerosi multipla, lesioni) e problemi neurologici (es. morbo di Parkinson, SLA) sono altrettanto tenuti in considerazione.
Gli organi competenti
Gli organi competenti per la revisione della patente sono diversi e ciascuno svolge un ruolo preciso nel processo di valutazione. Il principale ente incaricato a occuparsene è l’ufficio della Motorizzazione Civile. Gestisce l’intero iter amministrativo, dall’invio della notifica al conducente fino all’organizzazione delle prove necessarie. Laddove le perplessità vertano sulle abilità tecniche, è addetta a predisporre l’esame teorico o pratico, analogamente per chi deve ottenere la licenza per la prima volta.
Composta da medici specialisti, la Commissione Medica Locale viene interpellata quando la revisione interessa l’idoneità psico-fisica del conducente. Laddove i sospetti riguardino la salute, l’organo sanitario effettua una valutazione accurata dello stato fisico e mentale. In determinate occasioni, può autorizzare con limitazioni, dall’adozione di particolari dispositivi alla riduzione della validità della patente rispetto ai termini standard.
In caso di sinistri gravi, infrazioni ripetute o situazioni in cui emergano dubbi sulla capacità di guida di una persona, gli agenti hanno facoltà di disporre la revisione.
I documenti e i costi
La procedura di revisione della patente di guida può essere avviata:
- d’ufficio da parte della Motorizzazione Civile o della Polizia Stradale;
- su richiesta delle autorità locali o sanitarie (es. dopo incidenti gravi o malori del conducente);
- su segnalazione medica, in caso di malattie o patologie potenzialmente impattanti.
Per quanto riguarda i documenti, occorrono:
- Convocazione ufficiale: la persona riceve una notifica dalla Motorizzazione circa l’avvio della revisione;
- Documento di identità valido e codice fiscale;
- Patente di guida (sospendibile fino alla conclusione della procedura);
- Eventuali certificati medici o documenti richiesti dall’autorità, in base alla situazione specifica.
A seconda delle motivazioni dietro il provvedimento, possono essere cercati:
- Referti delle visite mediche sostenute presso le Commissioni Mediche Locali, tra cui esami a vista, udito e generali;
- Valutazione psicologiche o psichiatriche, laddove emergano dubbi inerenti alla stabilità mentale o all’idoneità cognitiva;
- Gli accertamenti stabiliranno se il soggetto è idoneo dal punto di vista fisico e mentale a mantenere la licenza.
Le perplessità vertono sulle competenze tecniche? In circostanze quali ripetute infrazioni del Codice della Strada o incidenti, una misura praticabile consiste nel quiz e/o nella prova pratica.
Sulle tempistiche di attesa, non esiste un limite prefissato dalla legge. Dunque, incidono fattori come la disponibilità delle Commissioni Mediche Locali, nonché i tempi per l’organizzazione e lo svolgimento dei test (medici, teorici o pratici). In linea di massima, è questione di qualche mese, in relazione alla complessità del caso di specie e della Regione dove la pratica viene gestita.
L’area di riferimento influisce sui costi, nello specifico delle visite mediche, che si aggirano tra i 50 e i 150 euro. La prenotazione di esami teorici e e/o pratici potrebbe determinare una spesa extra di circa 20-30 euro l’uno. Infine, vi sono i bollettini da allegare alla domanda: 16 euro di bollo, più 10,20 euro dei diritti della Motorizzazione.
Le conseguenze
Se l’esito della revisione è positivo, significa che il conducente è stato ritenuto idoneo a guidare sia in termini psicosifici sia tecnici. Di conseguenza, la patente gli viene restituita. A scopo precauzionale, possono essere disposti dei controlli periodici, tranne in presenza di limitazioni tecniche, per cui decade qualsiasi limitazione.
Un esito negativo può determinare la sospensione o la revoca della patente. La prima possiede carattere transitorio, fino a un’eventuale nuova revisione o alla dimostrazione che non valgano più i motivi del provvedimento. La seconda è definitiva e impone di ripetere completamente l’esame di guida, teorico e pratico. In tale circostanza, la licenza andrà riconsegnata agli uffici della Motorizzazione o alle autorità competenti. Presentare ricorso è, comunque, permesso, entro 30 o 60 giorni dalla notifica, rispettivamente se vengono interpellati il ministro dell’Interno o il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).
Gli accertamenti compiuti dalle istituzioni di riferimento rispondono al bisogno di garantire la massima sicurezza in strada, una finalità condivisa anche dagli organi comunitari, che obbligano i Paesi dell’Unione Europea ad adoperarsi affinché il numero delle vittime diminuisca, fino ad azzerarsi.