La Commissione europea ha approvato il Regolamento d’esecuzione che introduce il nuovo modello dell’attestazione di sinistralità pregressa, noto come attestato di rischio, il quale sarà valido in tutta l’Unione Europea. L’introduzione del nuovo attestato di rischio ha permesso la creazione di un modello di ADR dalla forma e dal contenuto tale da renderlo facilmente riconoscibile in tutta l’Unione Europea, a beneficio sia delle compagnie di assicurazione che dei contraenti. Adesso, però, cosa cambia rispetto a prima?
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L’attestato di rischio
L’attestato di rischio è un documento che garantisce la storia assicurativa dell’automobilista ed è utile per coloro che decidono di stipulare una nuova polizza RC auto cambiando la compagnia. Questo perché le informazioni inserite nel documento sono necessarie a definire l’importo dovuto per l’assicurazione auto obbligatoria in capo all’automobilista. L’attestato di rischio documenta la storia assicurativa dell’automobilista tramite diverse informazioni, fra le quali classe bonus-malus di appartenenza ed eventuali incidenti verificatisi nei cinque anni precedenti.
In passato l’attestato di rischio veniva mandato dalle compagnie agli assicurati in formato cartaceo e almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza. Ma a partire dal 1° luglio 2015 questo non avviene più perché il documento è diventato elettronico e può essere consultato in qualunque momento sul sito o sull’app della propria compagnia assicurativa, o richiedendolo al servizio clienti della compagnia stessa che provvede a trasmetterlo via posta elettronica. È possibile avere comunque la copia cartacea.
Qualora si desiderasse cambiare compagnia assicurativa, dunque, non è più necessario mandare alla nuova assicurazione il proprio attestato di rischio, dal momento che la compagnia acquisisce le informazioni in modo diretto dalla banca dati degli attestati di rischio, gestita dall’Ania e controllata dall’Ivass. Per questo le compagnie hanno il dovere di trasmettere alla banca dati gli attestati di rischio elettronici, almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza RC auto a cui si riferiscono.
Come cambia il nuovo attestato di rischio
Gli Stati membri dell’UE garantiscono che le compagnie di assicurazione non trattino i contraenti in maniera discriminatoria né maggiorino i loro premi in ragione della loro nazionalità o unicamente sulla base del loro precedente Stato membro di residenza. Al contempo, gli Stati devono garantire che, nel tenere conto delle attestazioni di sinistralità pregressa ai fini della definizione dei premi, le compagnie di assicurazione trattino le attestazioni emesse in altri Stati membri alla pari di quelle emesse da una compagnia di assicurazione dello Stato membro d’appartenenza, ivi incluso per quanto riguarda l’applicazione di eventuali sconti.
Per motivi ecologici, inoltre, le attestazioni di sinistralità pregressa saranno sempre rilasciate per via elettronica come impostazione predefinita (in formato cartaceo solo su richiesta del contraente), il Regolamento d’esecuzione 2024/1855 ha individuato un modello di attestato che deve contenere le seguenti informazioni:
- l’identità della compagnia di assicurazione o di altro organismo che rilascia l’attestazione di sinistralità pregressa;
- l’identità del contraente, incluse le sue informazioni di contatto;
- il veicolo assicurato e il numero di identificazione del veicolo;
- la data di inizio e la data di cessazione della copertura assicurativa del veicolo;
- il numero dei sinistri comportanti responsabilità civile liquidati nel quadro del contratto di assicurazione del contraente nel periodo oggetto dell’attestazione di sinistralità pregressa (di norma gli ultimi cinque anni), inclusa la data di ciascun sinistro;
- informazioni aggiuntive pertinenti in virtù delle norme o delle prassi applicabili negli Stati membri.
L’applicazione in ciascuno degli Stati membri sarà dunque possibile a decorrere dal 24 luglio 2025.