Le multe per eccesso di velocità continuano a rimanere al centro dell’attenzione degli automobilisti, anche per via delle pronunce dei tribunali che si affiancano agli aggiornamenti legislativi. C’è un caso in particolare su cui i giudici hanno piazzato un punto fermo ed è quello relativo alla validità della multa nel caso in cui l’autovelox è collocato ai margini della corsia di sinistra ovvero nel senso opposto.
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Niente multa se autovelox è nel senso opposto
Secondo quanto specificato dalla Corte di Cassazione, se il decreto prefettizio indica un solo senso di marcia, il rilevamento di un autovelox che è posto dalla parte opposta deve essere considerato illegittimo. Il rilevamento elettronico della velocità e l’attività di accertamento degli agenti stradali potranno essere considerati validi solo se si riferiscono all’autovelox posizionato in conformità al decreto autorizzativo.
L’argomento è stato ben chiarito dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 30323 del 2018. Il posizionamento della struttura che contiene l’autovelox, nel caso in cui sia stata autorizzata per entrambi i sensi di marcia, è il viatico per l’emissioni di multe valide in entrambe le corsie o carreggiate. Ovviamente è possibile che un rilevatore elettronico della velocità di percorrenza posto in un senso di marcia sia in grado di captare anche la velocità delle auto che provengono dal senso di marcia opposto. In questo caso la rilevazione del lato opposto dovrebbe essere illegittima, se lo strumento è segnalato solo in una corsia o carreggiata e non nell’altra, tramite la segnaletica di avviso.
Chiaramente il senso di marcia identifica con precisione una strada che non può essere indicata con la strada di senso contrario. Per questo motivo ogni strada, nella sua autonomia, deve mantenere la segnaletica che la riguarda in modo preciso, senza poter riportare delle indicazioni che riguardano invece un’altra strada, anche se si tratta semplicemente di quella che viene indicata con il senso di marcia contrario.
Quindi se un qualsiasi ente colloca un semplice prefabbricato con rilevatore inserito e lo considera valido, a priori, per entrambi i sensi di marcia, non lo può fare. Il dispositivo è legittimato a rilevare la velocità dei soli veicoli provenienti nel senso di marcia stesso dell’autorizzazione, e non anche per tutti quelli nella direzione opposta.
La disposizione corretta degli autovelox sulle strade
Il prefetto ha il compito di individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati i dispositivi di controllo della velocità. Non è richiesto che il provvedimento specifichi il senso di marcia interessato, ma se nel decreto prefettizio è contenuto il riferimento ad un determinato senso di marcia, allora il rilevamento elettronico della velocità e la correlata attività di accertamento degli agenti stradali potranno ritenersi legittimi se riferiti all’autovelox come posizionato in conformità al decreto autorizzativo e non con riguardo ad altro autovelox sulla stessa strada e in prossimità dello stesso punto chilometrico, ma sulla carreggiata o corsia opposta.