Caos sulla Pedemontana: annullata la multa per guida contromano

Una signora di 61 anni si è vista accogliere dal giudice la domanda di annullamento della sanzione a lei comminata per aver imboccato la Pedemontana contromano

Foto di Manuel Magarini

Manuel Magarini

Giornalista automotive

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Pubblicato: 18 Ottobre 2024 10:34

Percorre un tratto della Pedemontana contromano e il giudice le dà ragione, annullando (almeno provvisoriamente) la sanzione, costituita da multa, revoca della patente e sequestro del mezzo. Se ne discuterà alla prossima udienza, prevista nel 2025. I fatti incriminati risalgono allo scorso 10 giugno, quando una signora di Como, 61 anni, ha imboccato nel verso sbagliato l’autostrada, in parte ancora da costruire, da Cassago Magnago, in provincia di Varese, a Osio Sotto, nel Bergamasco.

Errore senza danni

L’errore, pur grave, è stato corretto nel giro di qualche centinaio di metri, senza provocare incidenti. Oltre ai conducenti che ne hanno incrociato il cammino, la scena è stata subito colta dalle telecamere dagli agenti della Polizia stradale, i quali, una volta visionate le telecamere, hanno preso un provvedimento drastico nei confronti della signora. In applicazione del Codice della Strada, non solo le è stata comminata una multa, ma si è pure disposta la revoca della patente e il sequestro della vettura per tre mesi.

Poi, il colpo di scena. Presentato ricorso, la conducente si è vista accogliere la domanda il 14 ottobre, annullando temporaneamente le sanzioni. Il magistrato chiamato a esprimersi sull’accaduto ha, infatti, ritenute fondate le argomentazioni addotte dal rappresentante legale della guidatrice, l’avvocato Pier Mario Vimercati.

Un elemento cruciale della difesa è stato il riferimento all’art. 142 del Codice della Strada, che al comma 6 dispone: “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.

Tuttavia, specifica il comma 6-bis, “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, in conformità alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno”.

Si riaccende il confronto

Il legale ha, inoltre, evidenziato come la mancanza di adeguata segnaletica possa configurare una violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, segnalando un vizio procedurale che ha contribuito alla decisione del giudice. Tale interpretazione giuridica ha consentito di sospendere momentaneamente le sanzioni, rimandando la decisione finale alla prossima udienza, fissata per il 2025.

Allora sarà interessante scoprire se il giudice confermerà la sospensione della sanzione o se, al contrario, verranno applicate ulteriori misure. Molto dipenderà dall’approfondimento che verrà fatto sulla responsabilità dell’ente gestore dell’autostrada in merito alla mancanza di segnaletica, così come dalla valutazione delle condizioni in cui la conducente ha compiuto l’errore.

Il caso solleva importante questioni anche sulla sicurezza stradale in contesti di infrastrutture in costruzione o incomplete. Specie in zone dove risulta elevato il rischio di imboccare una strada contromano, una segnaletica più chiara aiuterebbe a evitare errori simili. L’accaduto potrebbe riaprire il dibattito sulla necessità di migliorare i sistemi di segnalazione in aree particolarmente soggette a cambiamenti strutturali, riducendo il rischio di incidenti potenzialmente gravi.