La targa di prova è consentita solo alle auto non immatricolate

La Prefettura di Arezzo ha chiesto chiarimenti in merito all’uso della targa di prova

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Redazione

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Pubblicato: 29 Maggio 2018 15:30Aggiornato: 29 Maggio 2018 15:31

La risposta alla richiesta di chiarimenti inoltrata dalla Prefettura di Arezzo è arrivata con una circolare del Ministero dell’Interno.

La prefettura richiedeva appunto informazioni sull’utilizzo della targa provvisoria sulle auto non coperte da RCA, visto che a pagarne eventuali conseguenze sarebbero poi i professionisti come carrozzieri, concessionari e meccanici che ne fanno uso. Secondo quanto espresso dal Ministero, possono circolare con la suddetta targa soltanto i veicoli che non sono ancora stati immatricolati e in genere quelli che non hanno la Carta di Circolazione, compresi quelli la cui Carta deve essere aggiornate in seguito all’apporto di variazioni tecniche. Nella circolare è specificato che il fatto che anche gli esercenti di autofficine che si occupano di riparazione e trasformazione di vetture possano richiedere e ottenere l’utilizzo delle targhe di prova, non significa che il titolo autorizzativo in esame possa anche servire per la circolazione di auto immatricolate non revisionate, senza la copertura assicurativa o altro.

Secondo quanto espresso, quindi, non è regolare la prassi che sembra invece ormai consolidata da anni, che prevede che gli operatori delle officine e i rivenditori possano circolare liberamente per dimostrazioni, trasferimenti e prove, con veicoli già immatricolati ma muniti di targa di prova. Riassumendo, quindi, se il veicolo è già stato immatricolato, la targa di prova non può essere usata, anche se si tratta di auto prive di assicurazione e revisione, nonostante l’autorizzazione alla circolazione di prova possa essere rilasciata a professionisti che spesso hanno la necessità di muoversi con quei veicoli.

Negli anni si sono succedute diverse sentenze sul tema, per questo oggi si è creata una situazione confusa in materia. La principale tra queste, da citare, è la sentenza 26074 del 2013 con cui la VI Sezione Civile della Corte di Cassazione afferma che un veicolo non sottoposto alla prescritta revisione non può circolare in nessun caso, nemmeno se espone la targa provvisoria per un certo periodo. Inoltre, il Tribunale di Vicenza, nel 2016, ha stabilito che un veicolo già targato, anche se circola per prova, dimostrazioni o collaudo, non può essere munito di targa di prova. Se dovesse violare il divieto, sarà l’assicuratore del veicolo a rispondere di eventuali danni derivanti dalla circolazione, non quello della targa di prova. Infine, volendo pronunciarsi sullo stato attuale delle cose, la targa di prova quindi può essere usata solo su veicoli che non sono ancora targati o quelli che sono in attesa di revisione della Carta di Circolazione.