Le nuove regole per i monopattini elettrici, introdotte sin dalla loro prima regolamentazione nel 2019, hanno rivoluzionato la mobilità urbana. Le linee guida seguite sono state quelle della semplicità di utilizzo e dell’agilità, ma non sono riuscite ad annullare le preoccupazioni legate all’invadenza e ai rischi associati.
Con le modifiche al Codice della Strada del 2021, il legislatore ha cercato di conferire maggiore coerenza e sicurezza al contesto normativo. A partire dal primo gennaio 2022, è stato introdotto un nuovo limite di velocità, riducendolo da 25 a 20 chilometri orari, mentre rimane fissato a 6 chilometri orari all’interno delle zone pedonali. Le disposizioni sull’utilizzo dei monopattini elettrici sono mirate a migliorare la sicurezza stradale e a promuovere un utilizzo corretto di questa forma di mobilità, senza disincentivarne l’adozione, particolarmente diffusa nelle aree urbane principali.
Dopo il via libera della Camera dei deputati, si attende l’approvazione del Senato. Se non ci saranno modifiche, il testo verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e diventerà legge a tutti gli effetti. I tempi? Presumibilmente entro l’estate.
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Le novità sulla circolazione con i monopattini
Tra le novità spicca l’obbligo del contrassegno ovvero della targa, richiesto ai proprietari dei monopattini elettrici, che sarà simile a quello previsto per i ciclomotori. Le norme attuative potrebbero però non imporre l’obbligo di associare la targa al numero di telaio del veicolo.
Da segnalare quindi l’introduzione dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi, in conformità all’articolo 2054 del Codice civile. Qui si legge testualmente: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”.
Un’altra importante novità riguarda l’obbligo per i conducenti, anche maggiorenni, di indossare un casco conforme alle normative Uni En 1078 o Uni En 1080.
Infine è stata ammessa la circolazione solo nei centri urbani, sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari. La conseguenza è presto detta: l’esclusione di aree pedonali, piste ciclabili e percorsi ciclabili extraurbani dalla circolazione dei monopattini elettrici.
Cosa cambia per il servizio di noleggio dei monopattini
Le nuove disposizioni riguardano anche i gestori del servizio di noleggio dei monopattini. Se la circolazione dei monopattini è vietata in determinate aree urbane, i veicoli devono essere equipaggiati con sistemi automatici che ne impediscono la circolazione.
Da un punto di vista tecnico, i monopattini devono aderire alle specifiche costruttive stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questi veicoli non devono essere dotati di posti a sedere e devono essere equipaggiati con un motore elettrico che offre una potenza nominale continua fino a 0,50 kilowatt. È obbligatorio che siano forniti di un segnalatore acustico e di un regolatore di velocità. Dopodiché devono essere conformi alla marcatura CE stabilita dalla direttiva n. 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
La mancata osservanza di queste disposizioni può comportare una sanzione pecuniaria che va da 100 a 400 euro, con la possibilità di confisca del monopattino elettrico come sanzione amministrativa accessoria.
I monopattini devono comunque circolare in una singola fila, con i conducenti che devono mantenere libere entrambe le braccia per reggere il manubrio, salvo necessità di segnalare una manovra di svolta. È vietato trasportare passeggeri, oggetti o animali, trainare altri veicoli, condurre animali o farsi rimorchiare da altri veicoli.
No alla sosta sui marciapiedi
Il legislatore ha precisato che è vietato parcheggiare i monopattini sui marciapiedi, salvo specifiche disposizioni comunali che autorizzino aree di sosta debitamente segnalate e conformi ai requisiti di legge per il transito pedonale. Ribadito quindi il divieto assoluto di circolare contromano e sui marciapiedi. L’aggiornamento normativo introduce sanzioni associate al superamento del semaforo rosso che arrivano fino alla rimozione del mezzo.
Questa proposta legislativa concede ai Comuni la facoltà di individuare spazi dedicati alla sosta dei monopattini elettrici, appositamente segnalati. Resta valida l’opzione della sosta nei parcheggi riservati a ciclomotori e motoveicoli. In riferimento alle disposizioni a livello comunale, i servizi di noleggio dei monopattini possono essere attivati soltanto attraverso una delibera della giunta comunale. L’attivazione resta subordinata alla previsione di un’assicurazione obbligatoria; delle modalità di sosta autorizzate; di eventuali restrizioni alla circolazione in determinate zone urbane.
Quali sono le sanzioni previste
Se non c’è norma senza sanzione, ecco che il legislatore ha introdotto nuove disposizioni punitive per regolamentare l’uso dei monopattini. La sanzione amministrativa da 200 a 800 euro scatta per coloro che utilizzano monopattini non conformi ai requisiti di legge o privi di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote.
Nel caso in cui i monopattini circolino senza il contrassegno prescritto o con un contrassegno non visibile, alterato o contraffatto, oppure in assenza di copertura assicurativa, la sanzione varia da un minimo di 100 euro a un massimo di 400 euro. Allo stesso modo, la mancata comunicazione del cambio di residenza del proprietario comporta la medesima pena.
Resta un dubbio interpretativo riguardo all’applicazione delle sanzioni in caso di mancanza di copertura assicurativa. Sebbene la norma espliciti la multa in caso di mancanza di copertura assicurativa, in un’altra parte del testo si richiama l’applicazione del titolo X del Codice delle assicurazioni private che stabilisce sanzioni più severe. È possibile che venga applicata la disciplina sanzionatoria più favorevole, in quanto derivante da una norma specifica successiva e quindi derogatoria.
Non solo i monopattini
Il legislatore ha tenuto in considerazione anche i veicoli simili ai monopattini, oggi non regolamentati, che si trovano sulle strade. La normativa stabilisce che la circolazione con questi mezzi è generalmente vietata, a eccezione di zone specifiche destinate alla sperimentazione, che saranno identificate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In caso di potenza superiore a 1 kW, la violazione di questa disposizione comporterà la confisca del veicolo e una sanzione amministrativa che va da 200 a 800 euro.