Carrello appendice: cosa dice la normativa

Scopri i requisiti di un carrello appendice, le sue funzionalità e cosa dice la normativa a riguardo

Foto di Virgilio Motori

Virgilio Motori

Redazione

Virgilio Motori, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dei Motori: il sito di riferimento del settore che racconta ogni giorno il mondo delle 2 e 4 ruote.

I carrelli appendice sono dei rimorchi a due ruote di piccole dimensioni, che servono principalmente per trasportare pacchi, attrezzi e bagagli. Si tratta di mini veicoli agganciati e trainati dall’auto, con una massa a pieno carico complessiva che non supera i 750 kg. Il carrello appendice è quindi un rimorchio leggero che non possiamo paragonare ai rimorchi tradizionali, a causa delle sue dimensioni ridotte. Il veicolo trainato in questo caso non ha motore e infatti può circolare su strada solo ed esclusivamente se viene agganciato e trainato da un altro mezzo.

Carrello appendice: come funziona

Ogni carrello appendice è abbinato ad un veicolo specifico, di cui è parte integrante. Per questo motivo non si può decidere di agganciarlo ad un mezzo diverso. Per legge il piccolo rimorchio non ha bisogno di targa e nemmeno dell’iscrizione al PRA (a differenza invece dei tradizionali rimorchi, che oltretutto devono possedere carta di circolazione o certificato di conformità). Il veicolo che traina il carrello appendice è considerato come un corpo unico con il rimorchio stesso (è definito tale sulla carta di circolazione).

Carrello appendice: cosa dice la legge

Per il Codice il carrello appendice fa parte di una delle categorie dei rimorchi leggeri O1, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 750 kg. I rimorchi leggeri sono divisi in:

  • carrelli appendice;
  • rimorchi per trasporto cose in genere;
  • rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive;
  • rimorchi per usi speciali e per impieghi specifici.

L’articolo 56 del Codice della Strada definisce il carrello appendice come “parte integrante dell’autoveicolo che lo traina, purché rientrante nei limiti di massa e di sagoma”. Il piccolo rimorchio non può avere più di due ruote e deve essere usato per trasportare attrezzature, pacchi e bagagli o altre cose simili. Il suo utilizzo non può mai essere di tipo professionale, ma solo ed esclusivamente privato. Un numero di costruzione, che si trova sul lato destro del telaio, nella parte anteriore, identifica ogni carrello appendice.

Come si immatricola un carrello appendice

Come abbiamo detto, si tratta di un rimorchio non soggetto ad autonoma immatricolazione. Questo significa che deve essere sempre abbinato ad un veicolo che traina (sulla cui carta di circolazione devono esserci i dati di identificazione del carrello). Parliamo quindi di un’immatricolazione congiunta con il veicolo trainante, che deve essere eseguita presso gli Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri.

Per legge, qualsiasi veicolo trainante può essere abbinato anche a più carrelli appendice. Durante la revisione auto, la macchina stessa deve essere presentata con il suo carrello. Ci sono differenti sottocategorie attraverso le quali è possibile distinguere i carrelli appendice, in base a differenti fattori:

  • prima categoria: carrelli appendice con lunghezza massima di 2,00 metri, larghezza massima di 1,20 metri e massa complessiva massima di 300 kg, che si possono agganciare a veicolo trainante di massa a vuoto non superiore i 1.000 kg;
  • categoria 2: carrelli appendice con lunghezza massima di 2,50 metri, larghezza massima di 1,50 metri e massa complessiva massima di 600 kg, si possono abbinare ad auto trainante di massa superiore a 1.000 kg;
  • categoria 3: carrelli appendice con lunghezza massima di 4,10 metri, larghezza massima di 1,80 metri e massa complessiva massima di 2.000 kg, agganciabile a bus di massa superiore a 2.500 kg.

Burocrazia e costi

Ci sono differenti procedure tecnico-amministrative da tenere presenti per fare un conto dei costi, tra cui:

  • abbinamento del carrello appendice al veicolo trainante;
  • rimozione del carrello appendice;
  • immatricolazione

Per l’abbinamento del carrello all’auto trainante, servono il collaudo fisico e la presentazione della domanda TT2119 agli Uffici Motorizzazione: si pagano la tariffa di 25 euro e l’imposta di bollo da 32 euro sul conto corrente n. 9001. Per l’eliminazione del carrello appendice, bisogna pagare l’importo di 10,20 euro e l’imposta di bollo di 32 euro sempre sul conto corrente n. 9001. Per l‘immatricolazione del carrello in abbinamento al veicolo, la tariffa è di 25 euro, a cui bisogna sommare anche la solita imposta di bollo di 32 euro. Il carrello appendice non è soggetto a obbligo di copertura assicurativa e per la revisione segue l’auto a cui è abbinato.