CQC, rinnovo della carta di qualificazione del conducente: come fare

 La CQC ha validità quinquennale e va rinnovata attraverso la frequenza di un corso di formazione periodica della durata di 35 ore. 

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Redazione

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*AGGIORNAMENTO FEBBRAIO 2020*

Novità in arrivo per chi guida mezzi pesanti per il trasporto di cose o persone riguardo l’obbligo di possedere la CQC, cioè la Carta di Qualificazione del Conducente. La CQC sarà obbligatoria per chiunque guiderà veicoli che necessitano delle patenti C, D ed E con le relative sotto categorie. Il Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2020 ha infatti approvato il provvedimento di recepimento della Direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva europea 2003/59/CE. Questa modifica introduce l’obbligo a chiunque possiede una patente delle categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE ad avere la CQC, indipendentemente dal lavoro.

La CQC ha validità quinquennale e va rinnovata attraverso la frequenza di un corso di formazione periodica della durata di 35 ore. Dal 18 aprile 2013, al momento del rilascio o del rinnovo della CQC non viene più rilasciata una nuova tessera, ma una nuova patente con l’aggiunta del codice armonizzato “95″ sul retro.
Il duplicato della CQC rinnovata nella validità è emesso secondo la seguente procedura:

• l’autoscuola o l’ente trasmette tramite il sito “il portale dell’automobilista” l’elenco di coloro che hanno frequentato il corso all’UMC competente entro 2 giorni lavorativi dalla fine del corso e rilasciano al conducente un attestato di fine corso;

• l’ UMC emette la CQC aggiornata entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione dell’elenco;

• l’ UMC rilascia la nuova CQC a seguito della presentazione di apposita istanza :

  1. domanda redatta su modello TT746C  debitamente compilato e sottoscritto Gli utenti dovranno specificare sulla richiesta quale tipo di CQC intendono richiedere(per trasporto di merci; per trasporto di persone; per trasporto di merci e di persone)e annotare su tale modello un recapito telefonico o un indirizzo e-mail presso cui poter essere contattati in caso di necessità.
  2. attestazione del versamento sul c/c n° 9001 pari a 10,20 euro (in distribuzione presso gli Uffici dell’UMC e gli Uffici Postali – i codici causali non sono obbligatori);
  3. attestazione del versamento sul c/c n° 4028 pari a 32 euro (in distribuzione presso gli Uffici dell’UMC e gli Uffici Postali – i codici causali non sono obbligatori);
  4. una fotografia formato tessera, a capo scoperto (tranne nei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi). e su sfondo chiaro  (indicare sul retro della fotografia cognome e nome del titolare);
  5. fotocopia integrale della CQC + originale in visione  o eventuale denuncia di furto, smarrimento o distruzione della stessa;
  6. fotocopia codice fiscale o relativa annotazione sul modello di domanda.
  7. RICHIESTA DI RECAPITO DUPLICATO PATENTE PRESSO DOMICILIO/RESIDENZA : Compilando il modulo e allegandolo alla richiesta di duplicato presentata presso l’UMC,  è possibile ricevere il duplicato della patente direttamente presso l’indirizzo specificato. All’atto della consegna della patente dovrà essere corrisposta la quota dovuta A POSTE S.P.A. per il servizio di recapito pari a 6,86 euro